{"id":13,"date":"2008-02-03T10:30:27","date_gmt":"2008-02-03T15:30:27","guid":{"rendered":"http:\/\/www.corosanbiagio.it\/?page_id=13"},"modified":"2008-06-03T05:38:58","modified_gmt":"2008-06-03T10:38:58","slug":"statuto","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.corosanbiagio.it\/wp\/?page_id=13","title":{"rendered":"Statuto"},"content":{"rendered":"<h4>DENOMINAZIONE &#8211; SEDE &#8211; SCOPO<\/h4>\n<p><strong>Art. 1<\/strong> &#8211; &Egrave; costituito l&#8217;associazione denominata:<br \/><span class=\"centrato\"><strong>\u201cCORO S. BIAGIO\u201d<\/strong><\/span><\/p>\n<p><strong>Art. 2<\/strong> &#8211; Essa ha sede in Monza, Corso Milano n. 23.<\/p>\n<p><strong>Art. 3<\/strong> &#8211; L&#8217;associazione non ha fini di lucro, non intende avere per oggetto esclusivo o principale l&#8217;esercizio di attivit\u00e0 commerciali ed intende essere retta e regolata, oltre che dal presente Statuto delle norme del Codice Civile.<br \/>Essa ha lo scopo di promuovere e favorire l&#8217;interesse per la musica ed in particolare del canto corale. A tal fine l&#8217;associazione potr\u00e0 svolgere la propria attivit\u00e0 attraverso l&#8217;organizzazione e la partecipazione a rassegne, concorsi e concerti.<br \/>Non sono considerate attivit\u00e0 commerciali le attivit\u00e0 svolte in diretta attuazione degli scopo istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli associati, nocch\u00e8 le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.<\/p>\n<h4>PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI<\/h4>\n<p><strong>Art. 4<\/strong> &#8211; Il patrimonio \u00e8 costituito:<\/p>\n<p> a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di propriet\u00e0 dell&#8217;Associazione;<br \/>\n b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;<br \/>\n c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.<\/p>\n<p>Le entrate dell&#8217;Associazione sono costituite:<br \/>\n a) dalle quote sociali,<br \/>\n b) dal ricavo dall&#8217;organizzazione di manifestazioni o di partecipazioni ad esse,<br \/>\n c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l&#8217;attivo sociale.<\/p>\n<p><strong>Art. 5<\/strong> &#8211; L&#8217;esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro due mesi dalla fine di ogni esercizio verr\u00e0 predisposto dal consiglio di Amministrazione il rendiconto economico e finanziario ed entro il 30 aprile il bilancio prevenuto dell&#8217;esercizio.<\/p>\n<h4>SOCI<\/h4>\n<p><strong>Art. 6<\/strong> &#8211; Sono soci le persone od enti la cui domanda di ammissione verr\u00e0 accettata dal Consiglio e che verseranno, all&#8217;atto dell&#8217;ammissione, la quota di associazione che verr\u00e0 annualmente stabilita dal Consiglio.<br \/>I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l&#8217;anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.<br \/>E&#8217; esclusa la temporaneit\u00e0 della partecipazione alla vita associativa. La quota associativa \u00e8 intrasmissibile e non rivalutabile.<\/p>\n<p><strong>Art. 7<\/strong> &#8211; La qualit\u00e0 di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosit\u00e0 o indegnit\u00e0: la morosit\u00e0 verr\u00e0 dichiarata dal Consiglio; l&#8217;indegnit\u00e0 verr\u00e0 sancito dall&#8217;Assemblea dei soci.<\/p>\n<h4>AMMINISTRAZIONE<\/h4>\n<p><strong>Art. 8<\/strong> &#8211; L&#8217;Associazione \u00e8 amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri eletti dall&#8217;assemblea dei soci per la durata di tre anni.<br \/>Tutti i soci liberamente eleggibili alle cariche sociali.<br \/>In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendo la convalida alla prima assemblea annuale.<\/p>\n<p><strong>Art. 9<\/strong> &#8211; Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l&#8217;Assemblea dei Soci.<br \/>Nessun compenso e dovuto ai membri del consiglio.<\/p>\n<p><strong>Art. 10<\/strong> &#8211; Il consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all&#8217;anno per deliberare in ordine al consultivo ed al preventivo ed all&#8217;ammontare della quota sociale.<br \/>Per la validit\u00e0 delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parit\u00e0 prevale il voto di chi presiede.<br \/>Il Consiglio \u00e8 presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal pi\u00f9 anziano di et\u00e0 dei presenti.<br \/>Dalle riunioni del Consiglio verr\u00e0 redatto, su apposito libro il relativo verbale, che verr\u00e0 sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.<\/p>\n<p><strong>Art. 11<\/strong> &#8211; Il consiglio \u00e8 investito dei pi\u00f9 ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell&#8217;Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all&#8217;Assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento dell&#8217;Associazione, la cui osservanza \u00e8 obbligatoria per tutti gli ossociati.<\/p>\n<p><strong>Art. 12<\/strong> &#8211; Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l&#8217;Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l&#8217;esecuzione dei deliberati dell&#8217;assemblea e del consiglio nei dei casi di urgenza, pu\u00f2 esercitare i poteri del Consiglio, salvo retifica da parte di questo alla prima riunione.<\/p>\n<h4>REVISIONE DEI CONTI<\/h4>\n<p><strong>Art. 13<\/strong> &#8211; Qualora l&#8217;Associazione lo ritenesse opportuno, l&#8217;assemblea proceder\u00e0 alla nomina di tre revisioni dei conti effettivi e due supplenti funzionanti a sensi di legge, che resteranno in carica per un triennio.<\/p>\n<h4>ASSEMBLEE<\/h4>\n<p><strong>Art. 14<\/strong> &#8211; I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta l&#8217;anno entro il 31 marzo, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nei locali dell&#8217;Associazione dell&#8217;avviso di convocazione contenente l&#8217;ordine del giorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l&#8217;adunanza. L&#8217;Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell&#8217;art.20 C.C.<br \/>L&#8217;assemblea deve essere convocata in Italia, anche fuori della sede sociale.<\/p>\n<p><strong>Art. 15<\/strong> &#8211; L&#8217;assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell&#8217;Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sulle modifiche dell&#8217;atto costitutivo e statuto, e su tutto quant&#8217;altro a lei domandato per legge o per statuto.<br \/>E&#8217; fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonch\u00e9 fondi, riserve o capitale durante la vita dell&#8217;associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.<\/p>\n<p><strong>Art. 16<\/strong> &#8211; Hanno diritto di intervenire all&#8217;assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione.<br \/>I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l&#8217;approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilit\u00e0 di Consiglieri.<br \/>Ogni socio ha diritto ad un voto.<\/p>\n<p><strong>Art. 17<\/strong> &#8211; L&#8217;assemblea \u00e8 presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza del Vice Presidente, in mancanza di entrambi l&#8217;assemblea nomina il proprio Presidente.<br \/>Il Presidente dell&#8217;assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso due scrutatori.<br \/>Spetta al Presidente dell&#8217;assemblea constatare la regolarit\u00e0 delle deleghe ed in genere il diretto di intervento all&#8217;assemblea .<br \/>Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.<\/p>\n<p><strong>Art. 18<\/strong> &#8211; Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall&#8217;art. 21 C.C..<\/p>\n<h4>SCIOGLIMENTO<\/h4>\n<p><strong>Art. 19<\/strong> &#8211; Lo scioglimento dell&#8217;Associazione \u00e8 deliberato dall&#8217;assemblea, la quale provveder\u00e0 alla nomina di uno o pi\u00f9 liquidatori e deliberer\u00e0 in ordine alla devoluzione del patrimonio; in tal caso l&#8217;assemblea deliberer\u00e0 in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altra associazione con finalit\u00e0 analoghe o ai fini di pubblica utilit\u00e0, sentito l&#8217;organismo di controllo di controllo di cui all&#8217;articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.<\/p>\n<h4>CONTROVERSIE<\/h4>\n<p><strong>Art. 20<\/strong> &#8211; tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l&#8217;associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominare dall&#8217;assemblea: essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalit\u00e0 di procedura.<br \/> Il loro lodo sar\u00e0 inappellabile.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>DENOMINAZIONE &#8211; SEDE &#8211; SCOPO Art. 1 &#8211; &Egrave; costituito l&#8217;associazione denominata:\u201cCORO S. 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